Ad Internet non si applica la legge sulla stampa del '48
Zeus News - Nessun reato se il sito non indica editore e stampatore
Dal testo della sentenza.
"Il concetto di riproduzione, che costituisce il fulcro della definizione di stampato ex art. 1 legge 47/1948, presuppone - da un punto di vista logico - una distinzione fisicamente percepibile tra l'oggetto da riprodurre e le sue riproduzioni, essendo poi indifferente il procedimento fisico-chimico mediante il quale la riproduzione viene posta in essere. Il testo pubblicato su sito internet non puo' invece essere considerato una riproduzione. Il relativo file, invero, si trova in unico originale sul sito stesso, e puo' essere consultato dall'utente mediante l'accesso al sito. La riproduzione del file, del tutto eventuale, viene posta in essere solo in seguito dallo stesso utente il quale, se lo desidera, puo' provvedere a stampare il file scaricato.".